STATUTO A.S.O.O.T. ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI OSSIGENO OZONOTERAPIA
I DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA E SEDE
Art. I DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA
Sotto la denominazione A.S.O.O.T. Associazione Svizzera di Ossigeno Ozonoterapia è costituita un’associazione secondo gli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, che raggruppa tutte le persone interessate a contribuire alla realizzazione dello scopo dell’associazione.
Art. 2 SEDE
La sede della A.S.O.O.T. Associazione Svizzera di Ossigeno Ozonoterapia è a Lugano.
II SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 3 SCOPO
La A.S.O.O.T. Associazione Svizzera di Ossigeno Ozonoterapia si propone di:
Promuovere la ricerca scientifica, il progresso tecnologico, gli sviluppi nelle metodologie applicative, la divulgazione in materia di Ossigeno-Ozonoterapia, in Svizzera e all’estero. L’associazione intende in particolare divulgare del materiale informativo, promuovere iniziative editoriali e mettere a conoscenza del pubblico le informazioni e gli aggiornamenti in merito all’Ossigeno-Ozonoterapia. Promuovere in generale la ricerca scientifica e la divulgazione delle informazioni concernenti metodi terapeutici innovativi, in particolare, ma non solo, riguardanti l’utilizzazione di nuove apparecchiature o tecnologie. L’associazione potrà organizzare fiere, convegni, seminari, gestire pagine web, blog o siti internet, o partecipare ad altri siti web, blog e siti internet di terzi, in relazione al perseguimento delle suddette finalità. L’associazione non persegue scopo di lucro, tuttavia, al fine di raggiungere lo scopo sociale, potrà compiere operazioni commerciali e finanziarie. L’associazione potrà collaborare o partecipare in enti pubblici o privati con scopi analoghi.
III MEMBRI, AMMISSIONE, OBBLIGHI, DIMISSIONI E DIRITTI
Art. 4 MEMBRI
Possono far parte dell’Associazione cittadini svizzeri o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché altre associazioni, enti, società nonché ogni altra persona giuridica, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
2
1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
3) Soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica dalla Direzione, a fronte del costante impegno profuso in favore dell’Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all’Associazione.
Art. 5 AMMISSIONE
La domanda d’ammissione deve essere presentata all’associazione per e – mail.
Art. 6 ACCETTAZIONE
L’assemblea dei membri si pronuncia sull’ammissione in base alla proposta della Direzione.
Art. 7 RIFIUTO
L’ammissione all’associazione può essere rifiutata senza indicare la motivazione.
Art. 8 OBBLIGHI DEI MEMBRI
Con l’adesione all’associazione, l’aderente riconosce senz’altro gli statuti e si assume l’obbligo di osservarli.
Art. 9 DIMISSIONI
Le dimissioni di un membro dall’associazione devono essere presentate per iscritto tre mesi prima del 31 dicembre dell’anno in corso.
Art. 10 DIRITTI
Ogni diritto ai benefici dell’associazione cessa con la perdita della qualità di membro.
IV. PATRIMONIO
Art. 11 MEZZI E CONTRIBUTI SOCIALI
L’associazione finanzia la propria attività con il patrimonio sociale, costituito e alimentato dai contributi sociali (CHF 50.–), dai contributi liberi, dalle donazioni, da erogazioni e lasciti diversi e dai proventi delle iniziative assunte dall’associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.
Art. 12 SCADENZA
Il contributo è dovuto al più tardi a fine marzo. Se la qualità di membro cessa nel corso di un esercizio amministrativo, il membro è tuttavia obbligato a pagare il contributo annuale. La tassa sociale è fissata dall’assemblea.
Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
V ORGANIZZAZIONE
Art. 14 ORGANI
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea generale
b) La Direzione
A) Assemblea generale
Art. 15 ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, di regola entro aprile, ed è l’organo supremo dell’associazione.
SonoconvocateAssembleegeneralistraordinariequalora la Direzione lo ritenga opportuno oppure a richiesta di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dalla Direzione. La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione via e-mail indicante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente, o in sua vece da un altro membro della Direzione. L’assemblea Generale nomina, tra i soci presenti, un scrutatore.
Art. 16 COMPETENZEDELL’ASSEMBLEA
Le competenze dell’Assemblea generale sono:
• approvazione e modifica degli statuti e del regolamento;
• approvazione del rendiconto annuale e delle direttive essenziali della politica associativa;
• approvazione dei conti annuali e del bilancio;
• nomina del Presidente e dei membri della Direzione;
• ammissione dei nuovi soci ed espulsioni;
• decisione sulle proposte della Direzione e dei soci;
• determinazione dei contributi;
• scioglimento dell’associazione;
• ogni decisione non conferita dalla legge o dai presenti statuti a un altro organo dell’associazione.
Art. 17 DIRITTO DI VOTO
All’Assemblea Generale ogni membro ha diritto a un solo voto. È ammessa la delega del voto ad altro membro. Le deliberazioni sono valide se prese dalla maggioranza assoluta dei soci presenti. Per le decisioni relative all’espulsione dei soci, alla modifica degli statuti, e allo scioglimento dell’Associazione sono
necessarie le maggioranze qualificate stabilite dagli statuti e dalla legge.
B) Direzione
Art. 18 DIREZIONE
La gestione della A.S.O.O.T. ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI OSSIGENO OZONOTERAPIA è affidata alla Direzione nominata dall’Assemblea generale.
Art. 19 COSTITUZIONE
La Direzione è composta da un Presidente e da 2 membri (Segretario e Cassiere) tutti nominati dall’assemblea generale e prescelti fra i membri dell’Associazione.
Art. 20 DURATA DEL MANDATO
Il Presidente e gli altri membri della Direzione restano in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Art. 21 COMPETENZE
Le competenze della Direzione sono :
• gestire e rappresentare la A.S.O.O.T. ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI OSSIGENO OZONOTERAPIA
• nei confronti dell’autorità e dei terzi, l’associazione è segnatamente vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente con il Segretario;
• presentare il rendiconto annuale e le direttive essenziali della politica associativa all’Assemblea generale;
• presentare i conti ed il bilancio annuale all’assemblea generale;
• approvare le trattande da sottoporre all’assemblea generale;
• applicare le decisioni dell’assemblea generale;
• garantire l’osservanza degli statuti e dei regolamenti.
Art.22 CONVOCAZIONE, PRESIDENTE, PRESENZE, DECISIONI E VERBALE
La Direzione si riunisce su convocazione del Presidente (tramite il Segretario) ogni volta che gli affari lo richiedono o su domanda scritta di almeno un membro della Direzione stessa.
Il Presidente, o in sua assenza il Segretario, dirige i lavori.
Affinché le deliberazioni siano valide, devono essere presenti almeno due membri della Direzione.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti decide il Presidente. Di ogni seduta deve essere tenuto il verbale.
VI MODIFICHE DEGLI STATUTI
Art. 23 REVISIONE DEGLI STATUTI
Modifiche degli statuti possono essere proposte dalla Direzione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci e sono decise dall’Assemblea generale.
La deliberazione avviene a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci.
VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione ha luogo nei casi previsti dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione può inoltre essere proposto sia dalla Direzione, sia su richiesta scritta e motivata presentata da almeno la metà dei soci.
La proposta di scioglimento farà oggetto di un’apposita Assemblea generale straordinaria che deciderà con il voto dei 2/3 deisoci.
Art. 25 LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l’apposita Assemblea generale straordinaria deciderà pure della liquidazione e della destinazione del patrimonio netto della A.S.O.O.T. ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI OSSIGENO OZONOTERAPIA.
VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26 ENTRATA IN VIGORE
I presenti statuti vengono approvati dall’assemblea costitutiva della A.S.O.O.T. ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI OSSIGENO OZONOTERAPIA, composta dai seguenti soci fondatori:
– Nikolic, Nenad, nato il 30 marzo 1969, cittadino svizzero di sesso maschile, da Lugano in Lugano, Viale Vicari 25, coniugato;
– Nikolic-Ivanovic, Sanja, nata il 14 ottobre 1979, cittadina svizzera di sesso femminile, da Massagno in Lugano, Viale Vicari 25, coniugata;
– Pagani, Mario, nato a Milano il 9 gennaio 1966, cittadino italiano di sesso maschile, residente (Permesso B) a Lugano, Salita Carlo Bossoli 8, coniugato.
Il comitato
L’Ozonoterapia è una terapia medica e come tale può essere praticata esclusivamente da personale medico ed essere eseguita con assoluto rigore scientifico. Nell’iter formativo professionale specifico del medico è consigliabile un Master o un Corso Universitario di Perfezionamento in Ossigeno Ozonoterapia Medica.
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università dell’Insubria a Varese
- Medico generico FMH
- Diploma in Ossigeno-Ozonoterapia presso l’Università di Siena
- Diploma in Micronutrizione presso l’Università di Dijon (Francia)
- Diploma in Medicina Estetica presso la VALET a Bologna
- Membro FMH, Nuova Fio
- Il Dr.med. Nenad Nikolic è attivo nel suo studio medico privato a Lugano da più di 10 anni.